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Regolamento uso ed utilizzo del Badge

Disposizioni generali sull''uso del badge

Descrizione

REGOLAMENTO USO ED UTILIZZO DEL BADGE.pdf 

REGOLAMENTO 

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’USO DEL BADGE 

Il badge per la timbratura degli orari di ingresso e di uscita non è altro che un  cartellino o una tessera magnetica. 

Ma è soprattutto un documento personale, da non modificare e non cedibile.  Significa che nessuno può utilizzarlo al posto del proprietario. 

A norma delle vigenti leggi in materia, il mancato utilizzo del badge in entrata  e/o in uscita dalla sede di lavoro, costituisce fattispecie penalmente rilevante  di cui all’art. 640, 2° comma, n. 1 C.P.(truffa aggravata ai danni della Pubblica  Amministrazione), oltre a determinare le conseguenti responsabilità  disciplinari ed erariali. 

L’uso del badge personale da parte di terze persone si configura come “falsa  attestazione di presenza” e di conseguenza sanzionabile secondo le procedure  previste dal Codice Disciplinare e penale. 

Non è assolutamente consentito delegare a nessuno la timbratura del proprio  cartellino; si ricorda infatti che con le nuove norme, introdotte dal D.Lgs  150/2009 e successive modifiche, per tale infrazione è previsto il  licenziamento del dipendente. 

Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale  smarrimento o rottura all’ufficio del D.S.G.A., responsabile dell’emissione  dello stesso, chiedendo la sostituzione di un nuovo badge.

Art. 1 - Premessa 

Il presente regolamento disciplina la rilevazione delle presenze del personale ATA in  servizio presso questa Istituzione scolastica, tramite il sistema automatizzato  (badge).  

Il Direttore Amministrativo è tenuto a dare la massima diffusione al presente  regolamento che deve essere pubblicato all’albo dell’Istituto, nella sezione  Amministrazione trasparente (atti) e notificato per presa visione a tutte le unità di  personale tramite circolare on line. 

Art. 2 – Responsabilità personale della tenuta del Badge 

a) Tutto il personale ATA è dotato di un tesserino magnetico o badge personale  per la rilevazione della presenza in servizio  

b) Il badge è strettamente personale e non cedibile.  

c) Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciare l’eventuale  smarrimento all’Ufficio del D.S.G.A., responsabile dell’emissione dello stesso,  chiedendo il rilascio di un duplicato. Tale rilascio avverrà a seguito del pagamento  di una somma pari a 5 euro per la prima richiesta ed a 10 euro per le successive. 

d) Il tesserino deve essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia  rigida, tenuto lontano da fonti di calore, dall’acqua, dai campi magnetici e non deve  essere piegato o graffiato nella parte magnetizzata  

e) Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo  al momento del termine del contratto stesso.  

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Art. 3 – Uso del Badge 

Per tutto il personale ATA è obbligatorio timbrare il badge sia all’inizio che al  termine del proprio turno di servizio, non sono ammesse entrate od uscite  autonomamente anticipate o posticipate rispetto all’orario fissato. Il rilevatore  elettronico è stato configurato secondo diversi codici stabiliti in un “elenco causali  timbrature” allegato al presente regolamento.  

Il personale in servizio è tenuto a timbrare il badge magnetico per verifica della  presenza secondo le seguenti modalità:  

in entrata e in uscita dal servizio;  

uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti adeguatamente motivati per  iscritto; 

permesso breve per registrare, l’ora di uscita e quella del successivo rientro  dovranno coincidere con i dati della richiesta di permesso per iscritto; 

straordinario solo se autorizzato per iscritto;  

uscita per servizio da motivare adeguatamente per iscritto; 

straordinario per progetti se autorizzato - (es: a fronte di incarico Pon) 

pausa pranzo;  

assemblea sindacale;

corsi di formazione secondo piano di aggiornamento ATA; 

Riunioni ata. 

Per il personale che termina il servizio presso altra sede e si reca nella sede di  svolgimento riunione, viene considerato tragitto in itinere (ai fini della copertura  assicurativa) e il tempo di percorrenza quale tempo di servizio. Il personale deve  comunque timbrare l’uscita e timbrare nuovamente all’arrivo. Viene salvo  l’interruzione secondo termini contrattuali.  

I permessi orari di tutto il personale ATA dovranno essere richiesti per iscritto, e saranno autorizzati solo se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attività  dell’amministrazione scolastica. Non è permesso assentarsi durante l’orario di lavoro  senza giustificazione; in caso di permesso breve prima di lasciare l’edificio  provvedere a presentare istanza al DSGA.  

In conformità a quanto previsto dal CCNL scuola 2006/2009 attualmente ancora in  vigore, l’orario di lavoro o servizio settimanale, pari a 36 ore, si articola su cinque/sei  giorni lavorativi finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all’eventuale  consumazione del pasto, se l’orario continuativo sia superiore a 7 ore e 12 minuti.  

Art.4 Malfunzionamento dell’apparecchiatura  

Non sono consentite scritte ed alterazioni dei dati riportati automaticamente sul  cartellino in fase di timbratura; in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura  non vanno effettuate modifiche ai dati, ma ne va segnalata la disfunzione. In caso di  mancato funzionamento del rilevatore, Il dipendente dovrà avvisare l’ufficio  personale (AA incaricato)  

Art.5 Omissione della timbratura 

L’omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale, non sono consentite  omissioni reiterate. Qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la  registrazione dell’ingresso o dell’uscita, deve necessariamente informare il DSGA e  certificare l’ora di entrata e/o uscita, mediante la compilazione dell’apposito modulo.  L’omissione di cinque registrazioni, anche solo in entrata o in uscita, riferibili a  cinque diverse giornate lavorative nell’arco dell’anno, costituisce motivo di  responsabilità disciplinare. In tal caso, sarà attivata la procedura prevista per la  formale contestazione al dipendente interessato, con l’avvertenza che in caso di  mancato riscontro entro i termini assegnati, che non possono essere superiori a  giorni 5 o non accoglimento delle giustificazioni prodotte, sarà disposta la  sospensione del corrispondente trattamento economico dandone apposita  comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato fatti salvi ulteriori effetti di  natura disciplinare. 

 

Art. 6 Prestazioni di lavoro straordinario 

La prestazione di lavoro straordinario deve essere condizionata da un’autorizzazione  formale e preventiva che consenta di verificare in concreto la sussistenza delle  ragioni che rendano necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario  normale di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario non  preventivamente autorizzate non andranno riconosciute.  

Si ricorda che la responsabilità organizzativa e gestionale dell’Istituto è di  competenza esclusiva del Dirigente scolastico, si chiede pertanto per ragioni  organizzative, sicurezza, tutela dei lavoratori ed economicità al rispetto degli orari  contrattuali di servizio. Non è consentito per ragioni di sicurezza l’ingresso  nell’edificio scolastico senza la necessaria autorizzazione. Chiunque si reca a scuola  per ragioni di servizio deve informare il Dirigente scolastico e essere autorizzato.  

L’ingresso a scuola per ragioni di sicurezza non sarà permesso a nessun dipendente  senza l’opportuna vigilanza all’ingresso di un collaboratore scolastico. Si sottolinea  che l’inosservanza anche parziale, delle disposizioni qui impartite e fatti e  comportamenti tesi all’elusione del sistema di rilevamento elettronico della  presenza, e/o la manomissione o la errata registrazione degli orari di ingresso e di  uscita da parte del personale, costituirà comportamento rilevante sul piano  disciplinare e motivo di applicazione delle sanzioni disciplinari, co come previsto  dal D.lgs 150/2009.  

Art. 7 Controllo delle presenze 

L’assistente amministrativa addetta al corretto utilizzo del rilevatore elettronico è  tenuta a controllare il report degli ingressi e delle uscite e la regolarità delle  timbrature giornaliere, rispetto all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e riferirà, al Dirigente scolastico e al DSGA eventuali anomalie riscontrate e il non  rispetto dell’orario stabilito all’inizio dell’anno.  

Ogni modifica all’ orario di servizio deve essere comunicata per cui l’A.A. dovrà  prendere visione delle motivazioni e delle autorizzazioni concesse.  Le rettifiche dovranno corrispondere sempre ed esclusivamente con le timbrature e  dovranno essere sempre giustificate.  

Entro il giorno 15 del mese successivo l’assistente amministrativa addetta al controllo  del dispositivo elettronico delle presenze presenterà il report ai dipendenti.  Tutto il personale ATA è tenuto a registrare sia l’ingresso che l’uscita dall’Istituto  utilizzando il badge secondo le modalità indicate dal Regolamento generale  dell’organizzazione del lavoro del Personale ATA e dal medesimo regolamento.  

Art. 8 Parametrizzazione rilevatore di presenze 

1. Le tipologie di assenza devono corrispondere con le fattispecie contrattuali e  trovare una corrispondenza con SIDI .  

2. I parametri relativi alla tolleranza devono essere parte integrante del Piano Ata 

3. E’ vietata qualsiasi modifica in violazione delle regole formalizzate nel presente  regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni normative  e legislative vigenti.

Contatti

Per rmaggiori informazioni si può fare riferimento all'ufficio di Segreteria

Tel.: 0665210557

mail: rmic8dn00d@istruzione.it