Descrizione
REGOLAMENTO USO ED UTILIZZO DEL BADGE.pdf
REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’USO DEL BADGE
Il badge per la timbratura degli orari di ingresso e di uscita non è altro che un cartellino o una tessera magnetica.
Ma è soprattutto un documento personale, da non modificare e non cedibile. Significa che nessuno può utilizzarlo al posto del proprietario.
➢ A norma delle vigenti leggi in materia, il mancato utilizzo del badge in entrata e/o in uscita dalla sede di lavoro, costituisce fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 640, 2° comma, n. 1 C.P.(truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione), oltre a determinare le conseguenti responsabilità disciplinari ed erariali.
➢ L’uso del badge personale da parte di terze persone si configura come “falsa attestazione di presenza” e di conseguenza sanzionabile secondo le procedure previste dal Codice Disciplinare e penale.
➢ Non è assolutamente consentito delegare a nessuno la timbratura del proprio cartellino; si ricorda infatti che con le nuove norme, introdotte dal D.Lgs 150/2009 e successive modifiche, per tale infrazione è previsto il licenziamento del dipendente.
➢ Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento o rottura all’ufficio del D.S.G.A., responsabile dell’emissione dello stesso, chiedendo la sostituzione di un nuovo badge.
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Art. 1 - Premessa
Il presente regolamento disciplina la rilevazione delle presenze del personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica, tramite il sistema automatizzato (badge).
Il Direttore Amministrativo è tenuto a dare la massima diffusione al presente regolamento che deve essere pubblicato all’albo dell’Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente (atti) e notificato per presa visione a tutte le unità di personale tramite circolare on line.
Art. 2 – Responsabilità personale della tenuta del Badge
a) Tutto il personale ATA è dotato di un tesserino magnetico o badge personale per la rilevazione della presenza in servizio
b) Il badge è strettamente personale e non cedibile.
c) Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciare l’eventuale smarrimento all’Ufficio del D.S.G.A., responsabile dell’emissione dello stesso, chiedendo il rilascio di un duplicato. Tale rilascio avverrà a seguito del pagamento di una somma pari a 5 euro per la prima richiesta ed a 10 euro per le successive.
d) Il tesserino deve essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto lontano da fonti di calore, dall’acqua, dai campi magnetici e non deve essere piegato o graffiato nella parte magnetizzata
e) Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo al momento del termine del contratto stesso.
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Art. 3 – Uso del Badge
Per tutto il personale ATA è obbligatorio timbrare il badge sia all’inizio che al termine del proprio turno di servizio, non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate rispetto all’orario fissato. Il rilevatore elettronico è stato configurato secondo diversi codici stabiliti in un “elenco causali timbrature” allegato al presente regolamento.
Il personale in servizio è tenuto a timbrare il badge magnetico per verifica della presenza secondo le seguenti modalità:
• in entrata e in uscita dal servizio;
• uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti adeguatamente motivati per iscritto;
• permesso breve per registrare, l’ora di uscita e quella del successivo rientro dovranno coincidere con i dati della richiesta di permesso per iscritto;
• straordinario solo se autorizzato per iscritto;
• uscita per servizio da motivare adeguatamente per iscritto;
• straordinario per progetti se autorizzato - (es: a fronte di incarico Pon)
• pausa pranzo;
• assemblea sindacale;
• corsi di formazione secondo piano di aggiornamento ATA;
• Riunioni ata.
Per il personale che termina il servizio presso altra sede e si reca nella sede di svolgimento riunione, viene considerato tragitto in itinere (ai fini della copertura assicurativa) e il tempo di percorrenza quale tempo di servizio. Il personale deve comunque timbrare l’uscita e timbrare nuovamente all’arrivo. Viene salvo l’interruzione secondo termini contrattuali.
I permessi orari di tutto il personale ATA dovranno essere richiesti per iscritto, e saranno autorizzati solo se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attività dell’amministrazione scolastica. Non è permesso assentarsi durante l’orario di lavoro senza giustificazione; in caso di permesso breve prima di lasciare l’edificio provvedere a presentare istanza al DSGA.
In conformità a quanto previsto dal CCNL scuola 2006/2009 attualmente ancora in vigore, l’orario di lavoro o servizio settimanale, pari a 36 ore, si articola su cinque/sei giorni lavorativi finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all’eventuale consumazione del pasto, se l’orario continuativo sia superiore a 7 ore e 12 minuti.
Art.4 Malfunzionamento dell’apparecchiatura
Non sono consentite scritte ed alterazioni dei dati riportati automaticamente sul cartellino in fase di timbratura; in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura non vanno effettuate modifiche ai dati, ma ne va segnalata la disfunzione. In caso di mancato funzionamento del rilevatore, Il dipendente dovrà avvisare l’ufficio personale (AA incaricato)
Art.5 Omissione della timbratura
L’omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale, non sono consentite omissioni reiterate. Qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell’ingresso o dell’uscita, deve necessariamente informare il DSGA e certificare l’ora di entrata e/o uscita, mediante la compilazione dell’apposito modulo. L’omissione di cinque registrazioni, anche solo in entrata o in uscita, riferibili a cinque diverse giornate lavorative nell’arco dell’anno, costituisce motivo di responsabilità disciplinare. In tal caso, sarà attivata la procedura prevista per la formale contestazione al dipendente interessato, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro entro i termini assegnati, che non possono essere superiori a giorni 5 o non accoglimento delle giustificazioni prodotte, sarà disposta la sospensione del corrispondente trattamento economico dandone apposita comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato fatti salvi ulteriori effetti di natura disciplinare.
Art. 6 Prestazioni di lavoro straordinario
La prestazione di lavoro straordinario deve essere condizionata da un’autorizzazione formale e preventiva che consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate non andranno riconosciute.
Si ricorda che la responsabilità organizzativa e gestionale dell’Istituto è di competenza esclusiva del Dirigente scolastico, si chiede pertanto per ragioni organizzative, sicurezza, tutela dei lavoratori ed economicità al rispetto degli orari contrattuali di servizio. Non è consentito per ragioni di sicurezza l’ingresso nell’edificio scolastico senza la necessaria autorizzazione. Chiunque si reca a scuola per ragioni di servizio deve informare il Dirigente scolastico e essere autorizzato.
L’ingresso a scuola per ragioni di sicurezza non sarà permesso a nessun dipendente senza l’opportuna vigilanza all’ingresso di un collaboratore scolastico. Si sottolinea che l’inosservanza anche parziale, delle disposizioni qui impartite e fatti e comportamenti tesi all’elusione del sistema di rilevamento elettronico della presenza, e/o la manomissione o la errata registrazione degli orari di ingresso e di uscita da parte del personale, costituirà comportamento rilevante sul piano disciplinare e motivo di applicazione delle sanzioni disciplinari, co come previsto dal D.lgs 150/2009.
Art. 7 Controllo delle presenze
L’assistente amministrativa addetta al corretto utilizzo del rilevatore elettronico è tenuta a controllare il report degli ingressi e delle uscite e la regolarità delle timbrature giornaliere, rispetto all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e riferirà, al Dirigente scolastico e al DSGA eventuali anomalie riscontrate e il non rispetto dell’orario stabilito all’inizio dell’anno.
Ogni modifica all’ orario di servizio deve essere comunicata per cui l’A.A. dovrà prendere visione delle motivazioni e delle autorizzazioni concesse. Le rettifiche dovranno corrispondere sempre ed esclusivamente con le timbrature e dovranno essere sempre giustificate.
Entro il giorno 15 del mese successivo l’assistente amministrativa addetta al controllo del dispositivo elettronico delle presenze presenterà il report ai dipendenti. Tutto il personale ATA è tenuto a registrare sia l’ingresso che l’uscita dall’Istituto utilizzando il badge secondo le modalità indicate dal Regolamento generale dell’organizzazione del lavoro del Personale ATA e dal medesimo regolamento.
Art. 8 Parametrizzazione rilevatore di presenze
1. Le tipologie di assenza devono corrispondere con le fattispecie contrattuali e trovare una corrispondenza con SIDI .
2. I parametri relativi alla tolleranza devono essere parte integrante del Piano Ata
3. E’ vietata qualsiasi modifica in violazione delle regole formalizzate nel presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni normative e legislative vigenti.
Contatti
Per rmaggiori informazioni si può fare riferimento all'ufficio di Segreteria
Tel.: 0665210557
mail: rmic8dn00d@istruzione.it